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Termini e condizioni Europ Assistance
L’operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.
INFORMATIVA RESA AL CONSUMATORE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA
Gentile Cliente,
il contratto di assicurazione che sta acquistando, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore Europ Assistance Italia S.p.A. impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Ai sensi dell’art. 67 quater del D. Lgs. 206/05, del Codice del Consumo La informiamo che:
- il Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.
- Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al nr. 26 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
- Il contratto di assicurazione proposto è regolato dalle Condizioni di Assicurazione allegate Mod. TAD 213/2; se tali condizioni corrispondono a quanto da Lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto ammonta a quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazioni all’art. “Premio”.
- la vendita a distanza prevede il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo del premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
- Ai sensi dell’art. 67-duodecies, comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagaglio o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore ad un mese.
- Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando raccomandata A/R alla Contraente VELA S.p.A., agli indirizzi indicati in Polizza e per conoscenza a Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Piazza Trento 8, 20135 Milano.
- Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano – fax n. 02.58.47.71.28 - e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353. corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
INFORMATIVA PRIVACY
DEFINIZIONI GENERALI
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
SEZIONE I – ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: gestione della polizza, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi
assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche);
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione del contratto in Italia e all’Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all’esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa;
c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa” quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
d. alla Contraente ed eventuali intermediari assicurativi.
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati.
UfficioProtezioneDati@europassistance.it
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: VELA S.p.A. con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, 21 - P.IVA 03069670275.
Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Garanzia: l’assicurazione, diversa dall’assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art.4. FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.
Art.5. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
Art.6. PREMIO
Il premio per ciascun Assicurato è pari al tasso sotto indicato sul costo della “VENEZIA UNICA CITY PASS”:
Ramo Perdite Pecuniarie (R16): Tasso 6% (Aliquota d’imposta 21,25%).
Art.7. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato.
Art.8. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’ Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’ art. 1898 C.C.
Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art.9. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell’ Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
SEZIONE I – ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Familiari: il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, genitori, fratelli/sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, suoceri e quanti altri sono invece conviventi dell’assicurato purché risultanti da regolare certificato anagrafico.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medica e medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.
Venezia Unica City Pass: pass della Città di Venezia acquistato via internet dall’Assicurato per accedere per accedere ai servizi di trasporto, culturali e turistici del territorio.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art.10. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
- la persona fisica che abbia acquistato la “Venezia Unica City Pass”.
Art.11. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VENEZIA UNICA CITY PASS
Qualora l’Assicurato debba annullare la VENEZIA UNICA CITY PASS acquistata, per cause od eventi oggettivamente documentabili ed imprevedibili al momento dell’acquisto, che colpiscano:
- direttamente l’Assicurato stesso e/o i suoi familiari;
- direttamente il contitolare dell’azienda/studio associato;
- indirettamente l’Assicurato stesso e che facciano venir meno lo scopo dell’intero viaggio;
Europ Assistance rimborsa all’Assicurato il costo sostenuto per l’acquisto della VENEZIA UNICA CITY PASS.
Massimale:
Viene rimborsato l’importo della VENEZIA UNICA CITY PASS regolarmente pagato dall’Assicurato.
Tale massimale non potrà mai essere superiore ad Euro 7.500,00 per Assicurato.
Scoperto e criteri di liquidazione:
Europ Assistance rimborsa l’importo della VENEZIA UNICA CITY PASS:
1. in caso di annullamento determinato da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, l’importo sarà rimborsato senza l’applicazione di alcun scoperto.
2. in caso annullamento non determinato da ricovero o decesso, l’importo sarà rimborsato con l’applicazione di uno scoperto pari al 20% dell’ammontare.
In caso di malattia o infortunio Europ Assistance si riserva la possibilità di inviare un proprio medico al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.
Art.12. ESCLUSIONI
Europ Assistance non rimborsa in caso di:
a. dolo dell’Assicurato;
b. cause non di ordine medico, prevedibili e/o note all’Assicurato al momento della prenotazione;
c. situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d. fallimento del Vettore o dell’Agenzia o dell’Organizzatore di Viaggio;
e. epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare un elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, quarantene;
f. cause o eventi non oggettivamente documentabili;
g. caparre e o acconti non giustificati da documenti fiscali di penale;
h. mancato invio della comunicazione (di cui all’art. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO) da parte dell’Assicurato entro la data di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di un familiare.
Art.13. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di annullamento della VENEZIA UNICA CITY PASS l'Assicurato dovrà:
- comunicare alla Contraente la rinuncia formale all’utilizzo della VENEZIA UNICA CITY PASS;
- effettuare una denuncia entro e non oltre i 3 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia e comunque entro la data in cui si sarebbero dovuti usare i servizi della VENEZIA UNICA CITY PASS se il termine di 3 giorni cade successivamente a tale data.
La denuncia può essere inoltrata accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) o scrivendo ad Europ Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Piazza Trento, 8 20135 Milano, o inviando un fax al numero 0039.02.58.47.70.19 fornendo le seguenti informazioni:
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale; fascia tessera Europ Assistance; la causa dell'annullamento;
luogo di reperibilità dell’Assicurato o delle persone che hanno dato origine all’annullamento (familiare, contitolare dell’azienda/studio associato);
documentazione oggettivamente provante la causa dell’annullamento in originale; documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia.
Se l’annullamento è dovuta a malattia e/o infortunio, la denuncia dovrà riportare: tipo di patologia; inizio e termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance i seguenti documenti:in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi; in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica; voucher stampabile con l'elenco ed i costi dei servizi acquistati.
Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
Art.14. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia decorrerà dal giorno dell'acquisto della VENEZIA UNICA CITY PASS e cesserà, per gli stranieri, il giorno di arrivo in Italia, per gli Italiani il giorno di entrata nel comune di Venezia.
Non è previsto tacito rinnovo
Sono escluse dalla garanzia le VENEZIA UNICA CITY PASS acquistate entro le 24 ore del giorno dell’arrivo in Italia per gli stranieri e nel comune di Venezia per gli Italiani.
Art.15. SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.